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“Covenants” e “Negative pledges” relativi alle posizioni debitorie in essere al 31 dicembre 2010

Creato il 16/05/2011 - 17:30

Con riferimento ai finanziamenti accesi da Telecom Italia S.p.A. con la Banca Europea degli Investimenti  (“BEI”), si segnala che 1.052 milioni di euro (su un totale complessivo al 31 dicembre 2010 di 2.658 milioni di euro) non sono assistiti da garanzia bancaria e sono previsti covenant tali per cui:

  • nel caso in cui la società sia oggetto di fusione, scissione o conferimento di ramo d’azienda al di fuori del Gruppo, ovvero alieni, dismetta o trasferisca beni o rami d’azienda (ad eccezione di alcuni atti di disposizione espressamente previsti), dovrà darne immediata comunicazione alla BEI che avrà la facoltà di richiedere la costituzione di garanzie o la modifica del contratto di finanziamento. Medesima clausola riguarda due contratti di finanziamento, assistiti da garanzia bancaria, sottoscritti tra BEI e Telecom Italia S.p.A. rispettivamente in data 17 luglio 2006 e in data 30 novembre 2007 per un importo complessivo in linea capitale di 332.200.000,00 euro, in cui è inoltre prevista la facoltà per BEI di risolvere il contratto ex art. 1456 c.c. (esigendo il rimborso del prestito ed il pagamento di un’indennità) qualora Telecom Italia S.p.A. cessi di detenere, direttamente o indirettamente, più del 50% (cinquanta per cento) dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria di HanseNet Telekommunication GmbH Germany o, comunque, un numero di azioni tali da rappresentare più del 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale della stessa. A seguito della cessione di HanseNet, perfezionata il 16 febbraio 2010, il Gruppo ha deciso di rimborsare volontariamente il finanziamento di 182.200.000,00 euro stipulato in data 30 novembre 2007, di cui 40.000.000,00 euro rimborsati in data 18 giugno 2010 mentre i restanti 142.200.000,00 euro sono stati rimborsati in data 30 settembre 2010; il finanziamento di 150.000.000,00 euro, sarà mantenuto in essere fino alla sua naturale scadenza prevista nel luglio 2014
  • per la totalità dei finanziamenti non assistiti da garanzia, qualora il credit rating del debito a medio e lungo termine non subordinato e non garantito della Società risulti inferiore a BBB per Standard &Poor’s, Baa2 per Moody’s e BBB per Fitch Ratings, la società dovrà darne immediata comunicazione alla BEI, che avrà la facoltà di richiedere la costituzione di idonee garanzie, indicando un termine per tale costituzione; oltre tale termine e in assenza di costituzione da parte di Telecom Italia S.p.A., BEI avrà facoltà di esigere il rimborso immediato dell’ammontare erogato. Gli attuali livelli di rating non hanno comportato la costituzione di nuove garanzie né rimborsi dei prestiti.

    Le linee bancarie sindacate di Telecom Italia S.p.A. non contengono covenant finanziari (es. ratio Debt/Ebitda, Ebitda/Interessi ecc.) il cui mancato rispetto comporti l’obbligo di rimborso del prestito in essere. Sono previsti meccanismi di adeguamento del costo della provvista in funzione del credit rating di Telecom Italia, con spread sull’Euribor compresi fra un minimo di 0,0875% ed un massimo di 0,2625% per la linea con scadenza 2014, ed un minimo di 0,90% e un massimo di 2,50% per la linea con scadenza 2013.
    Nelle due linee sindacate sono previsti gli usuali covenant di altro genere, fra cui l’impegno a non vincolare asset aziendali a garanzia di finanziamenti (“negative pledge”), l’impegno a non modificare l’oggetto del business o cedere asset aziendali a meno che non sussistano specifiche condizioni (ad es. la cessione avvenga al fair market value). Covenant di contenuto sostanzialmente simile sono riscontrabili nei finanziamenti di export credit agreement.

In una serie di accordi, di cui Telecom Italia è parte, è previsto l’onere di comunicazione del cambiamento di controllo:

Multi currency revolving credit facility (euro 8.000.000.000)

L’accordo è stato stipulato da Telecom Italia con un sindacato di banche il 1° agosto 2005 e successivamente modificato. In caso di cambiamento di controllo, Telecom Italia deve darne comunicazione all’agente entro 5 giorni lavorativi e l’agente, per conto delle banche finanziatrici, negozierà in buona fede come continuare il rapporto. Nessuna delle parti sarà obbligata a proseguire detto negoziato oltre il termine di 30 giorni, alla scadenza del quale, in assenza d’intesa, la facility cesserà di essere efficace e Telecom Italia sarà tenuta a restituire le somme alla stessa eventualmente erogate (attualmente pari a 1.500.000.000 di euro). Non si configura convenzionalmente change of control nel caso in cui il controllo ai sensi dell’art. 2359 del codice civile sia acquisito (i) da soci che alla data di firma dell’accordo detenevano, direttamente o indirettamente, più del 13% dei diritti di voto in assemblea, ovvero (ii) dagli investitori (Telefónica S.A., Assicurazioni Generali S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A. e Mediobanca S.p.A.) che hanno stipulato il 28 aprile 2007 un patto parasociale con oggetto le azioni di Telecom Italia, ovvero (iii) da una combinazione di soggetti appartenenti alle due categorie

Revolving credit facility (euro 1.250.000.000)

L’accordo è stato stipulato da Telecom Italia con un sindacato di banche il 12 febbraio 2010 e contempla una disciplina simile a quella contenuta nella facility del 1° agosto 2005, seppure aggiornata per tenere conto della modifica al patto parasociale del 28 aprile 2007, avvenuta in data 28 ottobre 2009. Non si configura quindi change of control nel caso in cui il controllo, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, sia acquisito direttamente o indirettamente (attraverso società controllate) dagli investitori Telefónica S.A., Assicurazioni Generali S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A. e Mediobanca S.p.A., restando per il resto immutate le previsioni sopra descritte

Revolving credit facility (euro 200.000.000)

L’accordo è stato stipulato da Telecom Italia con Unicredit S.p.A. il 20 dicembre 2010 e contempla una disciplina sostanzialmente identica a quella contenuta nella facility del 12 febbraio 2010. L’importo erogato è attualmente pari a 120.000.000 di euro

Prestiti Obbligazionari

I regolamenti dei prestiti emessi nell’ambito dell’EMTN Programme sia di Olivetti che di Telecom Italia e dei prestiti denominati in dollari USA tipicamente prevedono che, in caso di fusioni o trasferimento di all or substantially all of the assets della società emittente o del garante, la società incorporante o trasferitaria dovrà assumersi tutti gli obblighi dell’incorporata o trasferente. L’inadempimento dell’obbligo, cui non sia posto rimedio, configura un event of default

Contratti con la Banca Europea Investimenti (BEI)

Nei contratti stipulati da Telecom Italia con la BEI, per un ammontare complessivo massimo di circa 2,65 miliardi di euro, è previsto l’obbligo di comunicare sollecitamente alla Banca le modifiche riguardanti lo Statuto o la ripartizione del capitale fra gli azionisti che possano portare ad un cambiamento del controllo. In caso di mancata comunicazione è prevista la risoluzione del contratto, che si verifica altresì quando un socio, che non detenga alla data di firma del contratto almeno il 2% del capitale sociale, venga a detenere più del 50% dei diritti di voto nell’Assemblea ordinaria o comunque un numero di azioni tali da rappresentare più del 50% del capitale sociale qualora, secondo il giudizio ragionevole della Banca, ciò possa arrecare pregiudizio alla Banca o compromettere l’esecuzione del progetto di finanziamento

Export Credit Agreement (importo nominale residuo di 63 milioni di euro)

Il contratto è stato stipulato nel 2004 da Telecom Italia con Société Générale e prevede il rimborso del finanziamento nel 2013. È statuito che, in caso di cambiamento di controllo e di successivo mancato accordo con la banca finanziatrice, Telecom Italia dovrà rimborsare il finanziamento ancora in essere alla prima data in cui sarà dovuto il pagamento degli interessi.

Infine, nella documentazione dei prestiti concessi ad alcune società del gruppo Tim Brasil, sono generalmente previsti obblighi di rispettare determinati indici finanziari (di capitalizzazione, di copertura del servizio del debito e di livello di indebitamento), nonché gli usuali covenants di altro genere, pena la richiesta di rimborso anticipato del prestito.

Si segnala, infine, che al 31 dicembre 2010, nessun covenant, negative pledge o altra clausola, relativi alla posizione debitoria sopra descritta, risulta in alcun modo violato o non rispettato.