Il collegio sindacale è composto dai cinque membri effettivi, nominati dall’assemblea sulla base di liste presentate da soci che complessivamente possiedano almeno lo 0,5% del capitale ordinario.
La nomina del collegio sindacale avviene nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare applicabile, sulla base di liste presentate da soci, depositate presso la sede della Società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’assemblea in prima convocazione.
Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che da soli o insieme ad altri soci siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno lo 0,5% del capitale sociale avente diritto di voto.
Unitamente a ciascuna lista devono essere depositate le accettazioni della candidatura e le dichiarazioni attestanti l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l’esistenza dei requisiti prescritti e ogni altra informazione richiesta dalla disciplina, anche regolamentare, applicabile e dallo statuto. Con le dichiarazioni viene anche depositato un curriculum vitae contenente, oltre alle caratteristiche personali e professionali, l’indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.
Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l’altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Per eleggere il collegio sindacale si procede in questo modo:
- dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti (c.d. Lista di Maggioranza) espressi dai soci sono tratti, nell’ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti
- due sindaci effettivi e altrettanti sindaci supplenti sono tratti dalle altre liste (c.d. Liste di Minoranza). Allo scopo, i voti ottenuti dalle Liste di Minoranza sono divisi per uno e per due e i quozienti vengono assegnati ai candidati della corrispondente sezione di ciascuna di tali liste, secondo l’ordine dalle stesse previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste sono disposti in unica graduatoria decrescente e risultano eletti coloro che hanno ottenuto i due quozienti più elevati.
In caso di cessazione di un sindaco tratto rispettivamente dalla Lista di Maggioranza o da una delle Liste di Minoranza, subentrano, in ordine di età, i supplenti tratti dalla Lista di Maggioranza ovvero dalle Liste di Minoranza.
