La materia dell’internal dealing è disciplinata dalla legge e dalla Consob. Telecom Italia l’ha integrata prevedendo in via volontaria obblighi di astensione in alcuni periodi dell’anno.
La trasparenza sulle operazioni su azioni della Società o strumenti finanziari alle stesse collegati, effettuate direttamente o per interposta persona da soggetti rilevanti o da soggetti agli stessi strettamente legati (internal dealing), è disciplinata dalla legge (art. 114 comma 7 del D. Lgs. N. 58/1998) e dalla Consob (artt. 152-sexies e seguenti del Regolamento Emittenti).
In via volontaria, in Telecom Italia abbiamo inoltre introdotto un principio di astensione dal compimento di queste operazioni in specifici periodi dell’anno (cd. black out periods).
Ai sensi di legge gli amministratori e i sindaci della società emittente, nonché i “soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di controllo e di direzione in un emittente quotato e i dirigenti che hanno regolare accesso a informazioni privilegiate e detengono il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull’evoluzione e sulle prospettive future dell’emittente quotato” hanno un obbligo di disclosure al mercato rispetto alle operazioni (c.d. di insider dealing) compiute su azioni della Società o su strumenti finanziari alle stesse collegate di controvalore superiore ai 5.000 euro su base annua.
Il Codice di autodisciplina di Telecom Italia prevede inoltre l’astensione dal compimento di queste operazioni dal giorno successivo alla chiusura di ciascun periodo contabile (31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre) fino alla prima diffusione dei dati economico-finanziari di periodo, definitivi o di preconsuntivo.
I c.d. black out periods possono essere estesi o sospesi dal Consiglio di Amministrazione in occasioni straordinarie.
